Forse i nostri legislatori nella stesura della legge
non hanno voluto penalizzare il reportage e la fotografia "street" intesi quali
manifestazioni artistiche.
Guardando la legge sulla "privacy" (decreto legislativo
196/2003) mi pare che la soluzione stia negli artt.
136 e 137.
Alla lettera
c) dell'
art. 136 è espressamente previsto che le regole dell'
art. 137 si applicano anche al trattamento di dati
"temporaneo finalizzato esclusivamente alla diffusione di manifestazioni di pensiero nell'espressione artistica" (come la foto).
E cosa dice l'art.137?
Nel comma 2 è espressamente previsto che il trattamento dei dati è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dall'art 23 (che è l'articolo che obbliga ad avere il consenso) e dall'art. 26 (che è il consenso che riguarda i dati sensibili, che a noi non interessano).
Pertanto sembra di capire che non serva un preventivo consenso all'uso della foto artistica.
L'unico dubbio è l'aggettivo
"temporaneo" contenuto nell'
art 136 lettera "c") e riferito al trattamento dei dati per finalità artistiche.
Penso che non sia un impedimento perchè sufficiente cambiare di tanto in tanto le foto inserite sul sito mentre nel caso di una mostra fotografica la temporaneità è garantita per definizione. Al massimo si può prevedere ogni anno o ogni due un cambio delle foto.
Un trattamento differente investe le immagini che ritraggono minori, non si può infatti pubblicare fotografie di bambini, ove il minore sia riconoscibile, senza il debito consenso dei genitori; in questo caso la legge è molto restrittiva, e con ragione.
Io inserirei (così, per essere più tranquilli) nel sito una finestra in cui si scrive che tu sei il responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nel sito, che i dati personali non saranno ceduti ad altri per fini economici o pubblicitari, che gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'
art. 7 del D.lgs 196/2003 rivolgendosi al responsabile del trattamento. Di fatto di fronte ad una richiesta di cancellazione dell'immagine penso che non sussistano problemi ad accontentare l'interessato.
(
Leggi anche: © Copyright)
Di seguito ci sono anche gli articoli della legge che ho citato:
Art. 136 Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
- a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
- b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli artt. 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
- c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.
Art. 137 Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti indicati nell'art. 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:
- a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'art. 26;
- b) alle garanzie previste dall'art. 27 per i dati giudiziari;
- c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'art. 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'art. 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.
Art. 23 Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'art. 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 26 Garanzie per i dati sensibili
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonchè dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
- a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante.
- b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
- a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13;
- b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'art. 82, comma 2;
-
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
-
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'art. 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.